DECRETO RILANCIO DEL 17 MAGGIO 2020: Permessi Legge 104, Reddito di Emergenza (REM)

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PERMESSI LEGGE 104: Il Decreto Rilancio permette ai lavoratori di usufruire di ulteriori 18 giorni di permesso Legge 104/1992 per i mesi di maggio e  giugno 2020.

L’art. 76 del Decreto Rilancio approvato dal Consiglio dei Ministri il 14 maggio 2020 prevede l’aumento dei giorni di permessi usufruibili con legge 104/92 art. 33.

I permessi valgono sia per lavoratori con disabilità personale che per assistenza a familiari disabili.

Già nel mese di marzo e aprile nel  Decreto Cura Italia i giorni di permesso erano stati aumentati a 18. Con il Decreto Rilancio spettano altri 18 giorni.

I permessi possono essere così fruiti:

  • 3 giorni a maggio
  • 3 giorni a giugno
  • 12 giorni tra maggio e giugno

Il  testo

Modifiche all’articolo 24 in materia di permessi retribuiti ex articolo 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104 1. All’articolo 24 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 è aggiunto il seguente periodo: “e di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020.”

REDDITO DI EMERGENZA (REM): erogato dall’INPS in due quote ai nuclei familiari in difficoltà economica
1. Ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Le domande per il Rem possono essere presentate entro il termine del mese di giugno 2020 e il beneficio è erogato in due quote.

  1. Il Rem è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della domanda, dei seguenti requisiti:
    a) residenza in Italia, verificata con riferimento al componente richiedente il beneficio;
    b) un valore del reddito familiare, nel mese di aprile 2020, inferiore ad una soglia pari all’ammontare di cui al comma 5;
    c) un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all’anno 2019 inferiore a una soglia di euro 10.000, accresciuta di euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di euro 20.000, il massimale è incrementato di 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienzacome definite ai fini dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), un valore dell’ISEE inferiore ad euro 15.000.
    3. Il Rem non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.
    Il Rem non è altresì compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che siano al momento della domanda in una delle seguenti condizioni:
    a) essere titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità;
    b) essere titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore alle soglie di cui al comma 5;                                                                                                                    c) essere percettori di reddito di cittadinanza.

COME RICHIEDERE IL REM: sarà gestito dall’Inps, la domanda andrà presentata entro la fine di giugno previa compilazione del modello predisposto dall’Inps, presentato secondo le modalità stabilite dall’istituto. La domanda dovrà essere presentata entro la fine di giugno e sarà riconosciuto in due quote tra i 400 e gli 800 euro ciascuna.